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L’accesso civico è un istituto che consente a tutti i cittadini di accedere, in maniera gratuita, a dati, documenti e informazioni detenuti da pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse «diretto, concreto e attuale» come per il normale accesso agli atti.
 
L’accesso civico si distingue in:
  • Accesso Civico Semplice, che rappresenta il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo previsto dalla normativa (art. del decreto legislativo n. 33/2013).
  • Accesso Civico Generalizzato, che rappresenta il diritto di chiunque di richiedere dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013), ad esclusione di quelli rientranti nei casi espressamente previsti dalla normativa (art. 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013)
 
La richiesta di accesso civico può essere presentata tramite:  
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Nel caso di rilascio di copie è previsto il rimborso delle spese di riproduzione. Se l’interessato chiede l’autentica delle copie dovrà versare anche l’imposta di bollo vigente.
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